STATUTO DEL “CLUB per l’UNESCO DI  ALBERONA”

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita l’Associazione denominata “Club per l’UNESCO di Alberona” aderente alla “Federazione Italiana dei Clubs e Centri UNESCO”.

Art. 2 – Sede

L’associazione ha sede in Alberona (FG) presso la sede del Municipio alla via Stradale Lucera s.n.c.

La variazione dell’indirizzo nell’ambito del Comune eletto a sede non comporta variazione del presente statuto e sarà rimessa alla decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Finalità

L’Associazione si propone di:

– promuovere la cooperazione e la comprensione internazionale al fine di preservare e tutelare i diritti umani, mediante la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del territorio, in attuazione dei principi e degli ideali di azione dell’UNESCO e delle altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite;

– promuovere, mediante iniziative da svolgere nell’ambito del proprio territorio, la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei principi fondamentali affermati dalla “Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo”;

– analizzare e comprendere le maggiori problematiche locali, nazionali ed internazionali, per contribuire allo sviluppo sociale ed economico della persona umana, nel rispetto delle diversità e delle peculiarità che la contraddistinguono, nonchè per il perseguimento delle condizioni ottimali per il completo sviluppo della personalità e per il raggiungimento della pace tra i popoli;

– contribuire alla formazione civica, sociale e culturale dei cittadini e particolarmente dei giovani, organizzando iniziative di solidarietà umana e sociale, attraverso incontri e scambi culturali, al fine di avvicinare persone, gruppi e popoli di diverse nazionalità;

– curare la raccolta, la produzione e la diffusione di documentazione e pubblicazioni di carattere nazionale ed internazionale, al fine della conservazione delle tradizioni culturali del territorio, anche mediante rivisitazioni storiche;

– organizzare manifestazioni, spettacoli ed eventi culturali, incontri, seminari, scambi culturali e convegni.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, l’Associazione potrà svolgere qualsiasi attività funzionale e/o connessa ad esse, ed in particolare potrà collaborare e cooperare con altre associazioni e movimenti, con Enti pubblici e privati e con chiunque a qualsiasi titolo ne condivida gli scopi.

Il Club rispetta le direttive in materia di logo, nome e acronimo UNESCO.

Il Club non potrà essere costituito senza la previa autorizzazione della CNIU che svolge una attività di accreditamento, controllo, supervisione e valutazione delle attività del Club.

Il Club sottopone alla Commissione Nazionale un piano di azione all’inizio dell’anno così come alla fine dell’anno un rapporto sull’attività svolta.

 Art. 4 – Categorie dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Soci FONDATORI: tutte le persone fisiche che sono intervenute alla costituzione della presente Associazione, contribuendo con la loro motivazione e con la loro partecipazione all’attività del comitato Promotore e, quindi, a quella del Club.

b) Soci ORDINARI: coloro che intervengono successivamente alla costituzione del Club, nel rispetto delle modalità di ammissione di cui in seguito.

c) Soci ONORARI: coloro che ricoprono cariche istituzionali e/o  che si sono distinti per particolari meriti o servizi resi alla Comunità e/o all’Associazione.

d) Soci BENEMERITI: coloro che provvedono al sostegno economico o contribuiscono all’incremento del patrimonio dell’Associazione.

Art. 4 bis – Ammissione a Socio

I Soci Ordinari vengono ammessi a seguito di lettera di presentazione di almeno due soci i quali inoltrano la domanda al Comitato Soci. Il detto Comitato valuta e verifica le qualità ed i requisiti del richiedente e rimette la decisione al Consiglio Direttivo che decide all’unanimità.

Per essere ammessi a Soci del Club è necessario possedere un’affinità caratteriale, culturale e di intenti agli obiettivi dell’UNESCO e a quelli della presente Associazione.

I Soci Onorari e i Soci Benemeriti sono ammessi dal Consiglio Direttivo mediante delibera adottata dal Consiglio Direttivo che decide a maggioranza dei voti.

Art. 4 ter – Diritti ed obblighi dei soci

Tutti i Soci (Fondatori, Ordinari, Onorari e Benemeriti) hanno diritto ad essere informati sulle iniziative dell’Associazione e di partecipare alle relative adunanze.

I soci ordinari ed i soci fondatori hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto, nonchè di accedere alle cariche associative.

I soci ordinari ed i soci fondatori hanno l’obbligo di versare la tassa di iscrizione ed una quota associativa annuale; il relativo ammontare sarà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci Onorari ed i soci Benemeriti hanno diritto di partecipare alle assemblee, ma senza diritto al voto e sono esonerati dal pagamento delle quote associative e della tassa di ammissione.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, nè su altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Art. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, esclusione o recesso.

Il socio fondatore o ordinario può essere escluso dal Consiglio Direttivo con decisione assunta a maggioranza dei voti nei seguenti casi:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi;

c) non osservi lo statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi, salva la facoltà del Consiglio direttivo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) non adempia al versamento delle quote sottoscritte e/o della tassa di ammissione, nonostante avvertimento per iscritto da parte del Consiglio Direttivo.

Il socio può in ogni tempo recedere dall’Associazione indirizzando al Consiglio direttivo una lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso il socio non ha diritto al rimborso della tassa di ammissione nè della quota associativa versata.

Art. 5 bis – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Comitato Soci;

e) i Revisori dei Conti;

f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 – Assemblea

L’Assemblea è formata da tutti i soci aventi diritto al voto.

Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria indirizza l’attività dell’Associazione ed in particolare approva il bilancio; nomina gli organi dell’Associazione; nomina l’Addetto Stampa e il Comitato Soci; approva l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni; delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera consegnata a mano o trasmessa a mezzo e-mail, almeno otto giorni prima della data dell’adunanza. L’avviso deve contenere il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno contenente le materie da trattare, nonchè gli stessi elementi per la seconda convocazione che dovrà essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima convocazione.

L’Assemblea dei Soci può essere convocata su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della tassa di ammissione e della quota associativa dell’anno in corso.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti, fatta eccezione per delibere concernenti modifiche del presente statuto e lo scioglimento dell’Associazione per le quali è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle adunanze dell’Assemblea, su apposito registro, viene redatto il relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di assenza dal Vice Presidente e laddove vi siano più Vice Presidenti da quello più anziano in età.

In mancanza del Presidente o del Vice Presidente, l’adunanza è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dirige i lavori, concede e toglie la parola, mantiene l’ordine e può espellere coloro che turbino il regolare andamento della riunione.

E’ ammesso farsi rappresentare nelle Assemblee e nelle relative  discussioni e deliberazioni da altro socio, mediante delega scritta specifica; nessuno può rappresentare più di due soci.

A parità di voti la proposta deve intendersi non approvata.

Le deliberazioni dell’Assemblea prese in conformità al presente statuto, obbligano i Soci anche se assenti, dissenzienti ed astenuti.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

a) predispone il programma delle iniziative annuali ed il bilancio preventivo eventuale e consuntivo dell’Associazione;

b) stabilisce gli indirizzi generali per le attività dell’Associazione;

c) stabilisce l’importo della tassa di ammissione e della quota associativa annuale;

d) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;

e) delibera sulla esclusione dei soci;

f) detiene ogni più esteso potere che non sia attribuito dal presente statuto o dalla legge ad altro organo;

g) nomina Comitati tecnico-scientifici, costituiti anche da non soci, aventi competenze specifiche nel campo delle arti, delle lettere, della scienza, della musica, del diritto e delle relazioni socio-politiche-economiche, quale supporto ad una migliore ed approfondita ricerca delle tematiche da inserire nelle linee programmatiche del Club e alla realizzazione dei progetti e delle attività dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I membri che cesseranno anticipatamente dalla carica potranno essere sostituiti mediante deliberazione dell’Assemblea ed il loro mandato scadrà insieme a quello dell’intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo decade qualora si dimetta la maggioranza dei membri del Consiglio stesso. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento del loro mandato, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo medesimo e successiva esibizione delle relative ricevute di pagamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede dell’Associazione almeno una volta al mese e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera consegnata a mano o trasmessa a mezzo e-mail, almeno tre giorni prima della data dell’adunanza, ed in caso di urgenza almeno due giorni prima, con le stesse modalità di convocazione dell’Assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o in caso di assenza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano, fatto salvo quanto innanzi previsto per la procedura di ammissione a socio.

Art. 7 bis – Presidente

Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei soci.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; partecipa alle Assemblee della FICLU;

intrattiene rapporti con Enti pubblici e privati, con altri Clubs e con Associazioni aventi analoghe finalità, presiede le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, attribuisce ai membri del

Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea dei soci le cariche di “Vice presidente”,”Segretario”,”Tesoriere” e “Cerimoniere”.

Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni ad uno o più membri del Consiglio Direttivo in via provvisoria o permanente.

In caso d’assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentanza dell’Associazione spetta al Vice Presidente.

Il presidente nomina altresì nell’ambito dei soci anche non facenti parte del Consiglio Direttivo, in via provvisoria o permanente, Coordinatori per i rapporti con i Clubs UNESCO  e con altre istituzioni.

Art. 7 ter – Segretario

Il Segretario tiene aggiornati e conserva i registri e la documentazione  dell’Associazione.

Cura la corrispondenza, redige i verbali delle riunioni del Consiglio e di assemblea, nonchè procede alla convocazione delle adunanze degli organi collegiali con le modalità e nei termini di cui al presente Statuto.

Art. 8 – Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle quote associative e della tassa di ammissione e provvede ai pagamenti in nome e per conto dell’Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo; redige il conto consuntivo annuale, che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo per la relazione annuale.

Art. 8 bis – Comitato dei Soci

Il Comitato Soci viene eletto dall’Assemblea dei Soci e si compone di tre membri (Presidente, Vice Presidente e Consigliere) che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato dei Soci ha il compito di valutare e verificare i requisiti di ammissione di eventuali istanti, in ottemperanza a quanto previsto dal precedente articolo 4 bis.

Art. 9 – Revisore dei Conti

L’Assemblea nomina tre revisori dei conti esterni al Consiglio direttivo, aventi il compito di controllare almeno ogni sei mesi la contabilità e la regolare tenuta dei registri dell’Associazione.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

L’incarico di revisore è conferito a titolo gratuito.

Art. 10 – Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri esterni al Consiglio Direttivo e nominati dall’Assemblea tra i soci del Club, i quali dirimono – in via stragiudiziale – le eventuali insorgende controversie tra gli associati, L’Associazione e gli organi sociali.

Art. 10 bis – Patrimonio dell’Associazione

Le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote degli associati e dalla tassa di ammissione;

b) da eventuali quote supplementari straordinarie, nell’importo stabilito dal Consiglio Direttivo;

c) da donazioni di privati e contributi di Enti pubblici e/o privati;

d) da eventuali convenzioni.

In caso di scioglimento della presente Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altri Enti con analoghe finalità.

Art. 11 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.